Fino al 31 dicembre del 2018 la normativa consentiva alle lavoratrici di scegliere fra 2 opzioni:
- Utilizzare il classico congedo di maternità della durata complessiva di 5 mesi decorrenti dai 2 mesi prima la date presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto, cioè sospensione dal 7° mese di gravidanza e ripresa del lavoro dopo 3 mesi dal parto.
- Lavorare fino ad un mese prima della data presunta (fino all’8° mese di gravidanza) ed usufruire del congedo di maternità per i 4 mesi successivi al parto. In questo caso è obbligatorio presentare apposita domanda sia al datore di lavoro sia all’IINPS e ottenere l’autorizzazione del SSN e del Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La legge di stabilità 2019 (Legge 30/12/2019 nr. 145 Art. 1 comma 485) ha introdotto una terza opzione, senza abrogare quanto disposto dalla precedente normativa che rimane valida (D. Lgs 151/2001): Viene riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Tale opzione CONSENTE quindi alla lavoratrice di lavorare fino al 9 mese e di usufruire dell’intero congedo obbligatorio di maternità dopo il parto, riprendendo il lavoro al compimento del 5° mese di età del bambino.
Queste tre opzioni non mutano la durata complessiva del congedo di maternità che resta di 5 mesi.
Per il datore di lavoro la novità comporta un adeguamento dell’informativa alle lavoratrici madri, in quanto dovrà menzionare la possibilità di estendere il congedo fino al momento del parto, sempre nel rispetto dell’analisi dei rischi eseguita.
Nel caso in cui la lavoratrice decida di rimanere al lavoro fino all’ 8° o 9° mese di gravidanza, deve presentare due mesi prima della data prevista per il parto opportuna domanda al Datore di lavoro e all’INPS corredata del certificato medico specialistico con specificata la data presunta del parto e che attesti l’ assenza di controindicazioni alla prosecuzione dell’attività lavorativa. Il Medico Competente dovrà a sua volta attestare l’assenza di rischi sia per la madre sia per il bambino.
In caso di mansione che espone la dipendente a rischi per la gravidanza, il Datore di lavoro potrà valutare, sentito il parere del Medico Competente, un cambio di attività, dove possibile, e/o temporaneo cambio d’orario, o lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio. E’ tenuto inoltre a documentare tale temporanea modifica dell’attività lavorativa e comunicarla all’Ispettorato del Lavoro territoriale.
Qualora non fosse possibile adeguare la mansione, il Datore di Lavoro avvierà la lavoratrice all’astensione anticipata del lavoro formalizzando un’istanza all’Ispettorato del Lavoro a seguito dalla quale verrà rilasciato un provvedimento finale.
Anche in caso di gravidanza a rischio a prescindere dalla mansione della lavoratrice, si dovrà presentare all’ATS di competenza territoriale la richiesta di astensione anticipata.
Ricordiamo in breve che il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre deve, integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare nel caso di gravidanza.