Domande
Il Piano Sanitario è l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). Elenca quindi i tipi di accertamenti sanitari per ogni mansione e la periodicità degli stessi. Il Medico Competente programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso il Protocollo Sanitario definitio in maniera specifica per ogni Azienda. La Sorveglianza Sanitaria è anche occasione per la verifica della copertura vaccinale obbligatoria (antitetanica) o raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici/zoonotici (vaccino contro epatite B, A, antirabbica, ecc). Si provvederà a somministrare o a richiamare il vaccino opportuno laddove necessario/richiesto.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/08, artt 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il Datore di Lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20) nei limiti temporali definiti dal Piano Sanitario. La Sorveglianza Sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico)
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (non idoneità temporanea);
- inidoneità permanente (non idoneità permanente).
Si elencano i principali fattori di rischio, per i quali il D.Lgs. 81/08 e smi impone la Sorveglianza Sanitaria:
- Videoterminale(VDT): impiego superiore a 20 ore/settimana
- Rischio chimico
- Esposizione ad Agenti cancerogeni/mutageni
- Esposizione a Rumore
- Esposizione a Vibrazioni corpo intero e/o mano-braccio
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- Sovraccarico Biomeccanico arti superiori
- Posture fisse prolungate incongrue
- Rischio biologico (potenziale e deliberato)
- Lavoro notturno
- Radiazioni ionizzanti
- Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IF, laser)
- Campi elettromagnetici
- Guida mezzi meccanici con uomo a bordo (muletto, PLE, Gru ecc) e mezzi con Pat. C
Sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria tutti i lavoratori e gli equiparati (ad es. Soci Lavoratori, stagisti, tirocinanti, apprendisti) esposti anche a un solo rischio. Si rimanda pertanto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per verificare i rischi presenti nell’Azienda, il livello di esposizione e l’obbligo o meno di attivazione della Sorveglianza Sanitaria.
Per Sorveglianza Sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari (visita, esami strumentali, esami ematochimici, tossicologici ecc) svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori in base ai rischi a cui sono esposti, all’ambiente in cui sono inseriti e al tipo di attività svolta. La Sorveglianza Sanitaria è attivata attraverso la Nomina del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro. Viene formalizzata attraverso una Lettera di Nomina a firma del Datore di Lavoro e controfirmata dal Medico per accettazione d’incarico e assunzione di obblighi e responsabilità previsti dal D.Lgs 81/08 e smi.